Nei giorni scorsi è esplosa la polemica dopo la manifestazione a Cagliari del 25 Aprile dove i militanti di estrema destra che hanno commemorato i repubblichini di Salò. Infatti nello stesso giorno in cui si ricorda l’anniversario della Liberazione dal Nazifascismo è stata autorizzata dal prefetto una manifestazione che denigra i valori della Resistenza. Inevitabili gli scontri e le polemiche di questi giorni. Ma noi vogliamo fare chiarezza sulla punibilità del manifestare il pensiero fascista. Infatti mentre i gruppi di estrema destra si appellano ad una sentenza della Cassazione del 1977 ormai superata che impone di sanzionare penalmente solo il tentativo di restaurazione del partito fascista la legge attualmente in vigore punisce qualsiasi manifestazione ispirata al fascismo. Infatti la Cassazione penale, sez. I, sentenza 17.06.2009 n° 25184 è molto chiara: Il “saluto romano” non è espressione della possibilità di manifestare liberamente il proprio pensiero, ma è un gesto che istiga all’odio razziale, cioè che sconfina nell’istigazione alla violenza, e – quindi – come tale va punito ex articolo 2, legge 205/93. Esso, infatti, costituisce una manifestazione esteriore propria o usuale di organizzazioni, associazioni o gruppi di cui alla l. n. 205 del 1993, la quale, nel contesto e nell’ambiente in cui era stata compiuta, era non solo idonea a provocare adesioni e consensi tra le numerose persone presenti, ma era inequivocamente diretta a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale od etnico. Tali idee non contrastano con l’art. 21 Cost., in quantola libertà di manifestazione del pensiero e quella di ricerca storica cessano quando travalicano in istigazione alla discriminazione ed alla violenza di tipo razzista, opportunamente rimarcando, tra l’altro, come l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ha un contenuto fattivo di istigazione ad una condotta che realizza un “quid pluris” rispetto alla mera manifestazione di opinioni personali.
(*) Riferimenti normativi: art. 21 Cost.; art. 2, legge n. 205/1993).
Quindi è ora che i gruppi di estrema destra evitino di continuare ad ignorare le leggi in vigore…. Forse anche qualche Prefetto dovrebbe farlo prima di concedere autorizzazioni del genere.