Impazza sul web la notizia relativa alla presunta “Tassa sui condizionatori” introdotta dal governo Renzi.
In realtà, l’adempimento deriva dal Dm del 10 febbraio 2014 che a sua volta attua il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, risalente al governo Monti, d.p.r in vigore dal 15 ottobre 2014; attuazione doverosa per adeguare la normativa nazionale alla legislazione europea, in particolare alle direttive 2002/91/CE e la 2010/31/UE, la prima già recepita dal DL 19 agosto 2005 n.192, il cui unico obiettivo è la garanzia dell’ecosistema e la limitazione dell’immissione di anidride carbonica.
Non si tratta di una vera e propria tassa, ma di un controllo periodico degli impianti di climatizzazione e riscaldamento, una diagnosi che verifica la sicurezza, la salurità e l’igiene dell’apparecchio.
Il libretto di impianto, rappresenta dunque una carta d’identità dove annotare le revisioni, modifiche, interventi di manutenzione e controlli eseguiti da parte di un tecnico qualificato di tutti gli impianti presenti all’interno dell’abitazione: condizionatore, stufe a pellet e caldaie.
Per le nuove installazioni, la responsabilità della compilazione iniziale è a carico della ditta, mentre per i sistemi già esistenti, responsabile è il proprietario dell’abitazione o colui che fisicamente abita o occupa la dimora, ad esempio il locatario.
A chi è rivolta questa normativa?
Tanto allarmismo per nulla, infatti il dm del 2014, teso dunque a garantire l’efficienza energetica, è rivolto esclusivamente agli impianti di riscaldamento con una potenza superiore ai 10kw e di condizionamento superiore ai 12 kw, per cui non i normali climatizzatori che disponiamo nelle nostre abitazioni, i cui kw girano tra i 3,5 e 5. Si parla dunque di impianti di grosse dimensioni.
Quindi per per gli impianti con oltre i 12 kw, come si procede?
Sarà dunque il tecnico, come abbiamo già affermato, a compilare l’apposito libretto e a inviarlo all’ente dove sarà predisposto il catasto dell’impianto, il proprietario o l’occupante dell’abitazione dovrà corrispondere il costo del bollino attestante l’ottima salute dell’impianto, il cui importo varia da Comune a Comune.
Quando è necessario effettuare la manutenzione?
Il periodo di riferimento va dai 2 ai 4 anni, anche in questo caso sarà il territorio di riferimento a predisporre e diversificare i termini.
Si incorre in sanzioni?
Sì, le sanzioni stabilite dal Dlgs 192/2005, vanno da 500 a 3mila euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile che non ottemperino ai propri obblighi.
Il rischio reale, tuttavia è ridotto qualora nella regione di riferimento non sia stato ancora disposto il catasto degli impianti termici. In Sardegna, attendiamo ancora notizie in merito a codesto adempimento.