Il trasferimento di token e criptovalute a Srl

La nota si concentra (per quanto ne sappiamo) sulle prime e uniche dichiarazioni italiane sulla questione delle criptovalute nelle Srl. Dopo una premessa sulle possibili ripercussioni che Blockchain e Distributed Ledger Technology potrebbero avere sul diritto societario, l’autore analizza il caso di l’offerta iniziale di monete – che vede l’emissione del cc.dd. Token che spesso aspirano, attraverso la futura “quotazione”, a diventare criptovaluta – e ai problemi che il trasferimento di questi asset può porre soprattutto nelle Srl

Tecnologia blockchain e diritto societario

Lo sviluppo, in molti modi, della rivoluzionaria tecnologia Blockchain basata sulla tecnologia Distributed Ledger pone nuove prospettive e problemi per il diritto commerciale, incluso quello italiano. Ciò è confermato dai decreti in commento che sono segnalati, per quanto ne sappiamo, le prime e uniche dichiarazioni fatte sul problema della credibilità delle criptovalute nelle società di capitali.

Per quanto riguarda i problemi che la tecnologia Blockchain pone in relazione al diritto societario e in cui sono iscritte le disposizioni in questione, va ricordato che in Italia la dottrina ha iniziato ad affrontare principalmente i profili inerenti alle criptovalute e al contratto intelligente. Tuttavia, la tecnologia Blockchain ha un ambito di applicazione molto più ampio (e che rientra nel tema generico della cosiddetta Fintech) che – oltre alla questione in esame della criptovaluta come oggetto di contributo – dai mercati finanziari, a la circolazione (ma anche la garanzia e l’attaccamento) di partecipazioni in capitale di rischio, nel capitale di credito o “ibrido”; esercizio del diritto di voto [9]; operazioni con parti correlate; alle operazioni di crowdfunding attraverso l’offerta iniziale di monete e l’emissione del cc.dd. Token; proprietà industriale e intellettuale; il principio di adeguatezza delle strutture e la sicurezza informatica; ai servizi di pagamento, ecc.

Caso in esame

Una Srl approva un aumento di capitale versato provando che parte del contributo, oltre che attraverso opere d’arte, sarà effettuata attraverso una criptovaluta. Come base per il rifiuto, il notaio sottolinea che, a causa della loro volatilità, le criptovalute “non consentono una valutazione concreta del quanto destinato al rilascio dell’aumento di capitale sottoscritto”, né di valutare “l’efficacia (quanto spesso) del contributo “.

Nel negare l’imperscrutabilità della risoluzione, la sentenza di prima istanza non ha, in astratto, escluso la credibilità della criptovaluta, ma ha effettuato una valutazione concreta della credibilità della specifica valuta virtuale. In effetti, la Corte ha affermato che “l’idoneità della categoria di beni rappresentata dal cc.dd.”Le criptovalute costituiscono un elemento di attività idoneo al contributo nel capitale di una Srl, ma se l’attività effettivamente conferita in questo caso soddisfa il requisito di cui all’art.  Usa https://it.immediate-bitcoins.com wallet per risparmiare i tuoi bitcoin.

Alla luce di quanto precede, il Tribunale identifica le caratteristiche che l’attività deve avere per poter essere conferita. Queste caratteristiche sono identificate in: 1) idoneità da valutare, in un dato momento storico, per il momento indipendentemente dagli ulteriori problemi connessi a potenziali fluttuazioni di valore; e, di conseguenza, la verifica dell’esistenza di un mercato per l’attività in questione, un prerequisito per qualsiasi attività di valutazione, che avrebbe quindi un impatto sulla liquidità dell’attività stessa e, quindi, sulla velocità di conversione in liquidità; 2) idoneità del bene ad essere “bersaglio” di aggressione da parte dei creditori sociali.

Una conclusione più radicale è stata raggiunta dalla Corte d’appello che, come anticipato, sostanzialmente esclude che la criptovaluta possa essere probabilmente apportata. Secondo il giudice del ricorso, la comparabilità funzionale della stessa con la valuta (“ovvero, quale mezzo di scambio di contrattazione in un determinato mercato, in grado di attribuire valore, come controparte di scambio, a beni e servizi, o altre utilità, in questi negoziati “) implica che la criptovaluta non può essere considerata come merce. Servizi o altre utilità “che possono essere acquistati con l’uso del denaro, e quindi adatti a essere economicamente soggetti a valutazione tecnica mediante una valutazione, al momento, un sistema di scambio per la “criptovaluta”, che è stabile e facilmente verificabile.