Torre delle Stelle, La recinzione del parcheggio pubblico dei campi. Aggiornamento

Pubblichiamo l’articolo inviatoci dalla Nuova Associazione Torre Delle Stelle.

“Aggiornamenti sull’assurda vicenda del parcheggio pubblico dei campi, incredibilmente recintato da un privato nel 2012 e così sottratto a un quarantennale uso pubblico di essenziale importanza per il comprensorio. Qualche settimana fa avevamo parlato dei 10mila Euro circa di soldi pubblici spesi dal Comune di Sinnai per chiedere il rinvio (davanti al giudice dell’esecuzione) dell’abbattimento della recinzione e dunque per sostenere una posizione che collima perfettamente con l’interesse del privato che ha recintato l’area e collide frontalmente con quello pubblico (incluso quello della collettività di Sinnai), di veder restituita all’uso collettivo l’area il prima possibile. Come avevamo anticipato, l’udienza del 2 settembre scorso è stata rinviata. Ora si conosce anche a quale data: il 29 ottobre. Dunque, saranno stati necessari almeno 8 mesi soltanto per decidere le modalità di abbattimento forzata di una semplice recinzione (già decisa con l’ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2014). La novità degli ultimi giorni è che l’Amministrazione comunale di Sinnai ha deciso di intervenire anche in un altro procedimento legato all’abbattimento della recinzione, ossia nel “reclamo” con il quale il privato ha impugnato  la predetta ordinanza del 21 marzo scorso. Una scelta, anche questa, difficilmente comprensibile, perlomeno applicando i canoni della logica e della buona amministrazione dei soldi pubblici, visto che il predetto provvedimento è stata emanato (ovviamente) soltanto nei confronti del privato [1] che ha recintato l’area  e non certo del Comune di Sinnai.  [1] il privato in questione è l’”amministratore” del c.d. condominio Torre delle Stelle, che, in gigantesco conflitto d’interessi, in veste di privato ha recintato un’area che egli stesso definisce “condominiale” in diversi documenti (in realtà è comunale) e poi, come si vede nel video sotto (ringraziamo chi ce l’ha fatto pervenire), ha pure utilizzato dipendenti, mezzi e materiale del c.d. condominio per realizzarvi lavori, impiegando dunque risorse che dovrebbe amministrare per conto di terzi su base fiduciaria, per lavori privati di suo interesse personale (e a questo punto parlare di conflitto d’interessi appare del tutto riduttivo). Si tratta infatti di un’azione possessoria, che riguarda, cioè, l’accertamento su chi deteneva il possesso dell’area tra i due soggetti che se la contendono: il Comune di Maracalagonis e il suddetto privato. Non sono dunque in ballo decisioni su questioni amministrative (ad esempio, la regolarità del piano di lottizzazione “Cocco e più”, che potrebbe vacillare pericolosamente, con imprevedibili conseguenze sui singoli proprietari, se saltasse la percentuale minima di aree pubbliche che l’area in questione garantisce). Quegli aspetti sono infatti di competenza del giudice amministrativo (TAR). E che il Comune di Sinnai non abbia alcun interesse ad intervenire in questo giudizio possessorio, l’aveva confermato appieno il Comune di Sinnai  medesimo, che pur essendo stato chiamato in causa nella veste di potenziale “interessato”, era rimasto contumace nel primo grado di giudizio sfociato poi nell’ordinanza del 21 marzo 2014. Se ci fossero state ragioni da difendere, sarebbe stata quella la sede dove farle valere. Evidentemente non ve n’erano. Ma poi, per motivi che non ci sono noti, alla vigilia dell’udienza davanti al giudice dell’esecuzione del 2 settembre u.s. (procedura attivata dal Comune di Maracalagonis per ottenere la rimozione forzata della recinzione e dove si sarebbero dovuti decidere unicamente tempi e modalità di questo abbattimento, già deciso con la predetta ordinanza), l’Ufficio Edilizia Privata di Sinnai (lo stesso che ha rilasciato ben 3 autorizzazioni edilizie in pochi mesi per la recinzione dell’area, di cui una che autorizzava una variante priva di autorizzazione paesaggistica) aveva improvvisamente chiesto alla Giunta, ottenendolo, di far entrare il Comune di Sinnai in causa. Per quel semplice intervento in un procedimento di esecuzione, concretizzatosi in una memoria di 5 pagine (nelle quali, come detto, si chiede di rinviare la demolizione [2]), la Giunta comunale di Sinnai ha ritenuto giusto spendere la modica cifra di 10mila Euro, cifra di solito pagata per cause complesse nanti il Consiglio di Stato. [2] oltre al rinvio dell’abbattimento, il Comune di Sinnai chiede nientemeno che al Comune di Maracalagonis venga ordinato di notificare in copia conforme al Comune di Sinnai un’ordinanza che è da tempo notoria e di dominio pubblico, quella del 21 marzo 2014. Chiede pure che di essere tenuto  indenne dagli effetti esecutivi di un’ordinanza che però, essendo stata emanata nei confronti del privato, non può per definizione produrre alcun effetto nei confronti del Comune di Sinnai. Per fornire ai nostri lettori un riscontro oggettivo, pubblichiamo sotto la tabella per il calcolo del compenso degli avvocati (decreto del Ministero della Giustizia 55 del 10 marzo 2014), dove, per una prestazione di quella natura si indica un compenso medio di 1080 Euro e uno massimo di 2030 Euro. Cifre molto lontane dai 10mila Euro circa pagati dal Comune di Sinnai. Tabella – E dalla lettura della delibera di Giunta 125 del 23.9.2014, si scopre che in quei 10mila Euro non era neppure incluso l’intervento nel procedimento del “reclamo”, per il quale la Giunta ha deliberato di spendere altri 2500 Euro. Siamo convinti che se la notizia si dovesse diffondere, l’ufficio protocollo del Comune di Sinnai verrà inondato di richieste di accreditamento provenienti dagli studi legali di tutta la nazione, come ci dicono alcuni nostri soci che esercitano quella professione a Milano. *** Concludiamo facendo il punto delle diverse azioni giudiziare relative a questa vicenda, che racchiude ed illustra bene tutte le aberrazioni e patologie che hanno fatto di Torre delle Stelle “il caso Torre delle Stelle” (abnormi conflitti d’interesse, “leggerezze” urbanistiche, interesse privato che soverchia quello pubblico, fuga trentennale dalle proprie responsabilità di un’Amministrazione comunale, un’apparente disinvoltura amministrativa che poi, ricomponendo tutti i pezzi del mosaico, pare esser tutt’altro che casuale,  false attestazioni in atti di compravendita,  Autorità giudiziaria costretta a fare le veci di quella amministrativa nel governo del territorio, etc…). Dopo l’ordinanza del 21 marzo 2014, con il quale il Tribunale ha disposto la demolizione della recinzione e la restituzione dell’area al Comune di Maracalagonis (ossia la restituzione all’uso pubblico), sono ora pendenti il giudizio di esecuzione (il procedimento per stabilire le modalità dell’abbattimento forzato della recinzione) e il reclamo avverso l’ordinanza del 21 marzo 2014. Vi è poi un contenzioso pendente davanti al TAR, instaurato da un gruppo di proprietari per chiedere l’annullamento delle autorizzazioni edilizie e paesaggistiche rilasciate dal Comune di Sinnai (Ufficio Edilizia Privata e Servizio Urbanistica, rispettivamente) a posteriori (gennaio 2014), ossia dopo che i lavori di recinzione e relative varianti oggetto delle predette autorizzazioni erano già stati da tempo completati (ott-nov. 2013), senza che si abbia notizia dell’obbligatoria attivazione delle procedure sanzionatorie amministrative e penali. L’istanza cautelare è stata respinta e l’udienza pubblica non è stata ancora fissata.

Il parcheggio pubblico dei campi dopo e prima che venisse recintato da un privato dietro autorizzazione del Comune di Sinnai p.s.: per ora non  è possibile conoscere il contenuto della nota del 25 agosto 2014 con la quale l’Ufficio Edilizia Privata di Sinnai ha chiesto alla Giunta di intervenire nella fase di esecuzione, perché alla nostra richiesta di accesso agli atti è stato opposto un diniego motivato con la sua natura di atto “interno”. Ma la legge 241-1990 è molto chiara a tal proposito: sono sottoposti all’accesso anche gli atti interni (art. 22, comma 1, lettera d). E allora, sarà un nostro limite, non capiamo proprio le ragioni di questo diniego.

Legge 241-1990

Art. 22 (Definizioni e princípi in materia di accesso)
(articolo così sostituito dall’art. 15 della legge n. 15 del 2005)

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per “documento amministrativo“, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

 Infine, riportiamo infine una sintesi della vicenda, già pubblicata in un precedente articolo.***

Buona parte dell’area in oggetto (mappali  1152 e 83, foglio 82 Sinnai), pur essendo ricompresa in territorio di Sinnai, nel 1972 fu destinata a pubblica utilità nell’ambito del piano di lottizzazione “Cocco e più” e ceduta al Comune di Maracalagonis (artt.4 e 8 della convenzione di lottizzazione “Cocco e più”, che disponevano l’immediato passaggio di proprietà).  Senza quei terreni, la quota del 20% di aree pubbliche rispetto all’estensione della lottizzazione non sarebbe stata raggiunta e l’edificazione non avrebbe potuto aver luogo. In altri termini, i privati lottizzanti ottennero i metri cubi delle loro edificazioni in cambio della cessione al Comune di Maracalagonis (anche) di quei terreni. Dal 1972 al 2012 l’uso dell’area (tutta, inclusi i mappali 571 e 572) è stato perfettamente conforme alla sua destinazione: uso pubblico per assolvere essenziali finalità di pubblica utilità (parcheggio, area di transito pedonale per l’accesso al parco, sede di mercatino civico e pertinenza stradale). Nel 2011, sfruttando un varco formale lasciato aperto da passate leggerezze del Comune di Maracalagonis (mancata trascrizione della convenzione di lottizzazione), uno dei lottizzanti pensò bene, dopo che le volumetrie erano state abbondantemente lucrate, di richiedere al Comune di Sinnai l’autorizzazione edilizia e paesaggistica per recintare l’area. Apparentemente un’impresa molto ardua, perché il conclamato uso pubblico quarantennale e la sua essenziale funzione di pubblica utilità facevano apparire non ottenibile un via libera comunale (tanto più che la carenza di aree pubbliche nel comparto di Sinnai – di cui l’area di cui si parla ne costituisce circa la meta! – è indicata dal Comune stesso come il più grave problema urbanistico di Torre delle Stelle-Sinnai, al punto che in Consiglio Comunale si è parlato di reperimento di finanziamenti per procedere ad espropri finalizzati ad acquisire aree da destinare ad uso pubblico). Via libera che invece, molto sorprendentemente, arrivò. A nulla valsero le numerose diffide in tal senso provenienti dall’Associazione, da diversi cittadini e persino dal Comune di MaracalagonisNel giugno 2012, tramite accesso agli atti presso il Comune di Sinnai, scoprimmo che una parte del terreno (mappale 1152, fondamentale per permettere l’accesso al parco comunale) era stata oggetto dei lavori di recinzione pur essendo stata espressamente esclusa dall’autorizzazione edilizia e paesaggistica rilasciate. L’operaio si era distratto, la giustificazione dei committenti. Cose che capitano. L’inghippo che impediva l’autorizzazione per il mappale 1152 (e cioè che era intestato a terzi estranei alla pratica) era stato superato con la stipula volante, nel maggio 2012, di un singolare atto di compravendita basato su un’attestazione di un fantomatico possesso ultraventennale, che poi il Tribunale definirà “un espediente per avvalorare la falsa tesi del possesso mediato tramite il condominio” (cioè: chi gestisce il c.d. condominio, afferma il Tribunale, ha usato il “condominio” per rivendicare un fantomatico suo possesso personale “mediato” ultraventennale dell’area e, grazie ad esso, la proprietà personale dell’area: ogni ulteriore commento è superfluo). E così, l’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Sinnai, sulla base di quello strano atto di compravendita, assentiva con l’autorizzazione edilizia 66-2012  (12 giorni dopo la domanda di uno dei proprietari, con una celerità che ben depone per la rapidità con cui si potranno ottenere le autorizzazioni edilizie eventualmente necessarie per la demolizione), la recinzione anche del mappale 1152 per il quale, con la compravendita-“espediente”, si era stabilità un’apparenza di titolarità in capo ai richiedenti l’autorizzazione a recintare. A questo punto succedeva un altro fatto piuttosto singolare: l’autorizzazione edilizia 66-2012 autorizzava una variante al progetto (la recinzione del nuovo mappale 1152 e l’aumento dell’altezza della recinzione di 50 cm) che però era priva di autorizzazione paesaggistica. Infattila precedente autorizzazione paesaggistica 30-2012, rilasciata anch’essa dal Comune di Sinnai, settore urbanistica e usata anche per l’autorizzazione edilizia 66-2012, non contemplava affatto detta variante e dunque, sarebbe stato necessario, prima di rilasciare l’autorizzazione edilizia 66-2012, ottenere una nuova autorizzazione paesaggistica che autorizzasse la variante, un iter che avrebbe richiesto tempi molto più lunghi per la recinzione dell’area. A confermare la rilevanza di questa “carenza” erano gli stessi uffici del Comune di Sinnai che infatti rilasciavano, dopo 6 mesi, nel gennaio 2013, una nuova autorizzazione edilizia (8-2013) e paesaggistica (1-2013), che autorizzava la variante “a posteriori”, ossia quando era già stata da tempo, notoriamente completata. Non si  ha però notizia delle  sanzioni amministrative che in questi casi dovrebbero essere irrogate e dell’avvio del procedimento penale legato alla violazione paesaggistica in un’area sottoposta a dichiarazione di notevole interesse pubblico (D.M. 20.5.1967). A tutela dell’interesse collettivo, l’Associazione (dietro sollecitazione di un gran numero di soci che nell’autunno del 2012 avevano visto l’obbrobrio che si presentava davanti ai loro occhi nel corso di un’assemblea dell’Associazione tenuta al “Sagittario”), coordinava un ricorso collettivo al TAR per l’annullamento delle autorizzazioni edilizie e paesaggistiche, mentre il Comune di Maracalagonis adiva il Tribunale Ordinario per rientrare in possesso dell’areaNel marzo 2014, il Tribunale disponeva la restituzione dell’area al Comune di Maracalagonis e ordinava la demolizione della recinzioneNel maggio 2014, a fronte della mancata ottemperanza dell’ordinanza, il Comune di Maracalagonis avviava la procedura per la rimozione forzata, in vista dell’effettuazione, su quei terreni, del mercatino civico estivoA luglio 2014 l’udienza che doveva disporre l’esecuzione materiale della demolizione è stata rinviata a settembre – Nuova Associazione Torre Delle Stelle.